IL
LEGNO E’, SENZA OMBRA DI DUBBIO, UN MATERIALE COMBUSTIBILE E, TUTTAVIA, IL SUO
COMPORTAMENTO AL FUOCO NE PERMETTE UN UTILIZZO SICURO PER LA REALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE DI EDIFICI.
Le volevo chiedere
un'interpretazione sulla possibilità della realizzazione o meno di una casa in
legno seguendo le indicazioni del regolamento edilizio di dove vivo.
Da come lo capisco io sembra non sia possibile.
Nello specifico il regolamento prevede:
"TITOLO III - PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO
ART. 59 - IMPIEGO DI MATERIALI LIGNEI
1. Sono di norma vietati i materiali lignei per la formazione delle strutture portanti in tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiale ligneo per le strutture portanti; l'impiego di queste è condizionato all’adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili o, comunque, resistenti al fuoco mediante applicazione di prodotti ritenuti idonei, allo scopo dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
ART. 60 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
1. E' richiesto il preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 Aprile 1982 e su successive eventuali modificazioni.
ART. 61 - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
1. Prima del rilascio del certificato di agibilità concernente gli edifici di cui al precedente Art. 60 è richiesto il relativo nulla osta o certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco."
Da come lo capisco io sembra non sia possibile.
Nello specifico il regolamento prevede:
"TITOLO III - PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO
ART. 59 - IMPIEGO DI MATERIALI LIGNEI
1. Sono di norma vietati i materiali lignei per la formazione delle strutture portanti in tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiale ligneo per le strutture portanti; l'impiego di queste è condizionato all’adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili o, comunque, resistenti al fuoco mediante applicazione di prodotti ritenuti idonei, allo scopo dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
ART. 60 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
1. E' richiesto il preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 Aprile 1982 e su successive eventuali modificazioni.
ART. 61 - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
1. Prima del rilascio del certificato di agibilità concernente gli edifici di cui al precedente Art. 60 è richiesto il relativo nulla osta o certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco."
In
generale, i regolamenti comunali non vietano l’utilizzo di strutture portanti
in legno, massicce o a telaio, fatta eccezione per alcune zone del territorio,
particolarmente vincolate (con limiti e restrizioni tipologiche e/o
architettoniche).
Il rispetto della normativa antincendio risulta particolarmente severo per gli
edifici pubblici o ad uso collettivo, che sono sottoposti a parere preventivo
dei Vigili del Fuoco con rilascio della certificazione di competenza.
Per
i piccoli edifici residenziali (la maggior parte delle strutture in legno
realizzate in Italia sono villette mono e bifamiliari) vanno semplicemente
rispettate le norme in vigore e non è mai richiesto il parere preventivo.
Alcuni
regolamenti comunali possono inasprire i limiti di legge, mentre non è mai
possibile il contrario.
Nel
caso del Comune del lettore, gli articoli 60 e 61 fanno esplicito riferimento
alle attività sottoposte a parere dei Vigili del Fuoco (esclusi i piccoli
edifici di abitazione), per cui nulla cambia tra fabbricati in legno, in
acciaio o in muratura.
L’articolo
59, al contrario, limita fortemente l’impiego del legno anche nei casi in cui
l’utilizzo di tale materiale risulti consolidato nella tradizione costruttiva
locale, pur non specificandone le tipologie.
Probabilmente
il regolamento si riferisce a solai, coperture, porticati e tettoie in legno
lasciato a vista, soluzioni costruttive tradizionali ampiamente diffuse come
parte degli edifici in laterizio, pur senza citare le case prefabbricate e le
costruzioni integralmente realizzate in legno.
Tali
strutture sono”di norma vietate” o “l'impiego di queste è condizionato
all’adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili o,
comunque, resistenti al fuoco mediante applicazione di prodotti ritenuti
idonei, allo scopo dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco”.
Siamo di fronte ad un’interpretazione estremamente restrittiva delle norme
nazionali in tema di sicurezza antincendio, che potrebbe limitare fortemente la
costruzione di case in legno a basso consumo sullo specifico territorio
comunale, ma va ribadito che siamo comunque di fronte ad un’eccezione, poiché
le case in legno rispettano la normativa e possono tranquillamente sostituire i
sistemi costruttivi tradizionali in laterocemento.









